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Le domande possono essere presentate dal 3 marzo 2015 e fino alle
ore 18.00 del 7 maggio 2015

Oggetto
Incentivare le Imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Territorio di riferimento
Avviso nazionale

Soggetti proponenti
Possono presentare domanda le imprese, di qualsiasi dimensioni, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale, che intendono effettuare investimenti per migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Progetti finanziabili
Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:

1. progetti di investimento;

2. progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi. Per quanto riguarda la tipologia 1 (progetti di investimento) – riguardanti uno specifico rischio – il progetto può essere articolato in più interventi/acquisti purché essi siano tutti riconducibili alla medesima “Tipologia di intervento”.
Per i progetti di tipologia 2 l’intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni.
La domanda di contributo potrà essere presentata o presso una sola delle Sedi INAIL nel cui territorio opera almeno una parte dei lavoratori coinvolti nell’intervento o dove è situata la sede legale dell’impresa. Per le imprese di armamento, i progetti di tipologia 2 (progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale) relativi a navi e imbarcazioni possono riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico armatore anche se imbarcati su più navi iscritte su compartimenti marittimi diversi. La relativa domanda dovrà essere presentata presso la sede INAIL (Genova, Napoli, Palermo, Trieste) che gestisce l’assicurazione di almeno una delle navi interessate al progetto.

Spese ammissibili
Sono ammesse a contributo le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza. Le spese devono essere sostenute dall’impresa richiedente i cui lavoratori e/o titolare beneficiano dell’intervento e documentate.
Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 7 maggio 2015.
Per i progetti di tipologia 1 Progetti di investimento sono ammissibili le spese come ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro, acquisto ed installazione e/o sostituzione di macchine nuove, e di dispositivi e/o attrezzature Marcate CE; Modifiche del layout produttivo per miglioramento dei tempi e metodi e interventi relativi alla riduzione/eliminazione di fattori di rischio quali, ad esempio: esposizione ad agenti biologici, sostanze pericolose, agenti chimici, cancerogeni e mutageni (sostituzione tetti in amianto), agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti/non ionizzanti, radiazioni ottiche artificiali), macchine per la riduzione del rischio di caduta nei lavori in quota e riduzione rischio movimentazione manuale dei carichi.
Per tipologia 2 progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi sono considerate ammissibili le spese sostenute per il miglioramento della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (come D.Lgs231/01, Certificazione OHSAS 18001, UNI INAIL, SA 8000) che permettono la reale riduzione del Premio Inail da richiedere con il modello OT24 a fine Febbraio di ogni anno.

Spese ammissibili
Non sono ammesse a contributo le spese relative all’acquisto o alla sostituzione di:

  •  dispositivi di protezione individuale ai sensi dell’art. 74 del D. Lgs 81/2008;
  •  veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di applicazione del D. Lgs 17/2010;
  •  impianti per l’abbattimento di emissioni o rilasci nocivi all’esterno degli ambienti di lavoro, o comunque qualsiasi altra spesa mirata esclusivamente alla salvaguardia dell’ambiente;
  • hardware, software e sistemi di protezione informatica fatta eccezione per quelli dedicati all’esclusivo funzionamento di impianti o macchine oggetto del progetto di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza;
  • mobili e arredi (scrivanie, armadi, scaffalature fisse, sedie e poltrone, ecc.);
  • ponteggi fissi.

Non sono inoltre ammesse a contributo le spese relative a:

  • trasporto del bene acquistato;
  • sostituzione di macchine di cui l’impresa richiedente il contributo non ha la piena proprietà;
  •  ampliamento della sede produttiva con la costruzione di un nuovo fabbricato o con ampliamento della cubatura preesistente;
  • consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda di contributo;
  •  adempimenti inerenti la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
  • interventi da effettuarsi in luoghi di lavoro diversi da quelli nei quali è esercitata l’attività lavorativa al momento della presentazione della domanda;
  •  manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera;
  •  adozione e/o certificazione e/o asseverazione dei progetti di tipologia 2 (progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale) relativi ad imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci;
  •  compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del D. Lgs 231/2001;
  •  acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing);
  •  acquisto di beni usati;
  •  mero smaltimento dell’amianto (lo smaltimento è ammesso solo nel caso in cui l’intervento rientri in un progetto complessivo volto al miglioramento delle condizioni di salute dei lavoratori dell’azienda nel quale è compresa la rimozione dell’amianto ad esempio presente in coperture, per coibentazione e similari);
  •  acquisto di beni indispensabili per avviare l’attività dell’impresa;
  • costi del personale interno: personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci.

Agevolazioni
Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese sostenute dall’impresa per la realizzazione del progetto, al netto dell’iva. Il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000 erogati a completamento del progetto. Per investimentii maggiori di 30.000 € è possibile richiedere il 50% del contributo ammesso al momento di accettazione della domanda. Il contributo minimo ammissibile è pari a € 5.000. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di contributo.